Sez. 5, Sentenza n. 19507 del 29/09/2004 (Rv. 577405 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Lite pendente - Concetto ex art. 16, terzo comma, lett. a), della legge n. 289 del 2002 - Liquidazione della dichiarazione integrativa presentata in precedente provvedimento di condono - Definizione o sospensione del processo - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, non rientrano nel concetto di lite pendente ai sensi dell'art. 16, terzo comma, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e perciò non sono suscettibili di definizione ai sensi del medesimo articolo, né sono suscettibili di sospensione ai sensi del sesto comma di esso (così come sostituito dall'art. 5 bis, lett. l), n. 8, del D.L. 25 dicembre 2002, n. 292, convertito in legge 21 febbraio 2003, n. 27), quelle che abbiano ad oggetto esclusivamente la liquidazione, senza applicazione di sanzioni, delle dichiarazioni integrative presentate dal contribuente in occasione di un precedente provvedimento di condono fiscale.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/12/2002 num. 292 art. 5 bis, Legge 21/02/2003 num. 27 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)