Sez. 5, Sentenza n. 13856 del 23/07/2004 (Rv. 574920 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Disciplina di definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Sospensione dei giudizi - Ambito applicativo - Controversia concernente avviso di liquidazione emesso sulla base della volontà del contribuente di avvalersi del sistema automatico di valutazione di cui all'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 - Sospensione del giudizio - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale e con riguardo alla definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, va esclusa la sospensione del giudizio, prevista dal comma 6 del citato art. 16, nel caso di impugnazione di avviso di liquidazione emesso sulla base della volontà espressa dal contribuente di avvalersi, per la determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta di registro e dell'INVIM, del sistema automatico di valutazione di cui all'art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154). In tale ipotesi, infatti, non è ipotizzabile un importo che formi oggetto di contestazione al quale parametrare una somma da corrispondere per la chiusura della lite (secondo quanto previsto dalla citata legge n. 289 del 2002), poiché - salvo il caso (non ravvisabile nella specie) in cui si neghi che l'amministrazione finanziaria abbia osservato i limiti entro i quali la propria attività doveva svolgersi, ovvero si metta in discussione la rendita catastale assegnata dall'UTE - la valutazione dei beni necessariamente corrisponde alla richiesta formulata dal soggetto obbligato al pagamento.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)