Sez. L, Sentenza n. 198 del 10/01/1980 (Rv. 403591 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - RILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - RILEVANZA.*
L'art 1362 cod civ, nel prescrivere all'interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole, non attribuisce all'elemento letterale del negozio un carattere fondamentale e prioritario alla ricostruzione della portata del contratto, poiche, invece, con il richiamo alla 'comune intenzione delle partì impone lo svolgimento anche di una indagine dell'elemento logico, per la individuazione della effettiva volonta dei contraenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)