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Sez. 3, Sentenza n. 1070 del 07/04/1972 (Rv. 357458 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - IN RELAZIONE AL DANNO DA FATTO ILLECITO - DEDUZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITA - RILIQUIDAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO PER ULTERIORE SVALUTAZIONE MONETARIA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357458-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - IN RELAZIONE AL DANNO DA FATTO ILLECITO - DEDUZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - AMMISSIBILITA - RILIQUIDAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO PER ULTERIORE SVALUTAZIONE MONETARIA - AMMISSIBILITA.*

Poiche la obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito ha per oggetto un debito di valore, l'incidenza della svalutazione monetaria puo essere fatta valere nel corso del giudizio fino al momento della liquidazione finale, perche la domanda non altera il petitum ma tende a conseguire lo stesso petitum originario. Pertanto, anche se il giudice di primo grado correttamente liquida il danno con riferimento ai valori monetari del momento della sua pronuncia, il giudice della impugnazione e tenuto - sino a tanto non si e formato il giudicato sulla condanna - a rivedere tale liquidazione in relazione ai valori monetari del momento in cui egli emette la sua decisione. (V 2971'69, mass n 342853).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)