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Sez. 2, Ordinanza n. 13915 del 23/07/2004 (Rv. 574951 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Rapporto di pregiudizialità giuridica - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574951-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

In tema di sospensione necessaria del processo di cui all'art. 295 cod. proc. civ., non sussiste rapporto di pregiudizialità giuridica fra il giudizio promosso per il riconoscimento dei diritti derivanti dal titolo azionato e quello in cui il medesimo sia impugnato sotto il profilo dell'annullabilità, atteso che un negozio non affetto da nullità è idoneo a produrre i suoi effetti, salva la retroattività inter partes dell'eventuale pronuncia di annullamento con i connessi obblighi di restituzione; pertanto, la decisione del primo procedimento non dipende dalla definizione del secondo, non costituendone l'antecedente logico - giuridico necessario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)