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Sez. 2, Sentenza n. 19730 del 01/04/2015 Cc. (dep. 13/05/2015) Rv. 263527 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Diverso procedimento - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263527-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI

In tema di intercettazione di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., la nozione sostanziale di "diverso procedimento" va desunta dal dato dell'alterità o non uguaglianza del procedimento instaurato non nell'ambito del medesimo filone investigativo, ma in relazione ad una notizia di reato, che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, che aveva ritenuto l'inutilizzabilità delle intercettazioni sul presupposto della diversità dei procedimenti, concernenti fattispecie criminose poste in essere da gruppi organizzati in parte composti dalle medesime persone ed oggetto del medesimo filone investigativo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)