Sez. 5, Sentenza n. 26693 del 20/01/2015 Ud. (dep. 24/06/2015) Rv. 264001 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Diverso procedimento - Nozione - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI
In tema di intercettazioni di conversazioni, la nozione di identico procedimento, che esclude l'operatività del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 cod. proc. pen., prescinde da elementi formali come il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma implica una valutazione di tipo "sostanziale", con la conseguenza che il procedimento è considerato identico solo quando tra il contenuto dell'originaria notizia di reato, alla base dell'autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza in cui il giudice di merito, prendendo in considerazione esclusivamente il dato formale della identità del numero del procedimento nel cui ambito erano state eseguite le intercettazioni, aveva ritenuto utilizzabili conversazioni acquisite sulla base di provvedimenti originariamente disposti per i reati di estorsione, rapina, tentato omicidio, usura, per i quali si era poi proceduto separatamente, e che avevano rivelato la esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione di documenti strumentale alla elusione fiscale o alla truffa, reati, questi ultimi, in relazione ai quali era stato fissato il giudizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)