Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 04)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE | Istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, primo comma, c.p.c. – Successiva istanza al giudice dell’esecuzione di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. – Preclusione - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE
La proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., preclude all'opponente - per consumazione del potere processuale - di richiedere al giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ancorchè il giudice dell'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)