Sez. 3, Ordinanza n. 5368 del 10/03/2006 (Rv. 587890 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione a precetto - Sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo - Introduzione "ex lege" n. 80 del 2005 - Relativa istanza - Ammissibilità - Soltanto prima dell'inizio dell'esecuzione - Natura cautelare - Applicabilità del procedimento cautelare - Sentenza d'appello sul giudizio di opposizione a precetto - Proposizione del ricorso per cassazione - Competenza sull'istanza - Giudice d'appello - Sussistenza - Corte di Cassazione - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità dell'istanza rivolta alla Corte.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi del secondo inciso del primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 2, comma terzo, lett. e), del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 è proponibile solo con l'atto di opposizione a precetto o comunque prima dell'inizio dell'esecuzione, dopo il cui inizio i provvedimenti di sospensione su di essa incidenti debbono essere invece richiesti al giudice dell'esecuzione. Il suddetto provvedimento di sospensione ha natura cautelare ed è soggetto alla disciplina del procedimento cautelare. Allorquando sul giudizio di opposizione a precetto sia intervenuta la sentenza di appello e sia stato proposto ricorso per cassazione, sulla relativa istanza è competente il giudice d'appello e non la Corte di Cassazione e l'istanza, ove proposta avanti alla Corte, dev'essere dichiarata inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 615, Cod. Civ. art. 669, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)