Sez. 1, Sentenza n. 5634 del 23/11/1994 Cc. (dep. 23/01/1995) Rv. 200037 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Trasmissione degli atti necessari ai fini della decisione - Obbligo di estensione a tutti gli atti a suo tempo presentati al giudice ai sensi dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen. - Sussistenza - Inosservanza - Nullità - Effetti.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento
In materia di riesame avverso ordinanze applicative di misure cautelari è da considerare necessaria, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., ai fini dell'instaurazione di un effettivo contraddittorio, la trasmissione al tribunale competente di tutti gli atti a suo tempo presentati dal pubblico ministero al giudice, ai sensi dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., non essendo sufficiente che vengano trasmessi i soli atti sui quali, in concreto, la misura cautelare risulta fondata. L'inosservanza di detto obbligo comporta una nullità inquadrabile nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.; nullità che, se tempestivamente eccepita, si estende al provvedimento di conferma dell'ordinanza applicativa della misura in questione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)