Sez. 5, Sentenza n. 6062 del 08/03/1978 Ud. (dep. 19/05/1978) Rv. 139034 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - MANCATA COMPARIZIONE - PROVA TARDIVA DELL'IMPEDIMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - MANCATA COMPARIZIONE - PROVA TARDIVA DELL'IMPEDIMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'opponente, anche dopo l'emanazione della sentenza che ordina ai sensi dell'art 510, primo comma, cod proc pen l'esecuzione del decreto penale di condanna, puo dare la prova del legittimo impedimento a comparire all'udienza fissata per il giudizio di opposizione. Tuttavia, perche la prova tardiva dell'impedimento possa determinare l'annullamento della sentenza di esecutivita, e necessario che l'opponente dimostri che la mancata comparizione sia stata causata da legittimo impedimento non potuto portare tempestivamente a conoscenza del pretore e che fornisca tale dimostrazione non appena cessato l'impedimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)