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Sez. 5, Sentenza n. 6062 del 08/03/1978 Ud. (dep. 19/05/1978) Rv. 139034 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - MANCATA COMPARIZIONE - PROVA TARDIVA DELL'IMPEDIMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139034-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - MANCATA COMPARIZIONE - PROVA TARDIVA DELL'IMPEDIMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

L'opponente, anche dopo l'emanazione della sentenza che ordina ai sensi dell'art 510, primo comma, cod proc pen l'esecuzione del decreto penale di condanna, puo dare la prova del legittimo impedimento a comparire all'udienza fissata per il giudizio di opposizione. Tuttavia, perche la prova tardiva dell'impedimento possa determinare l'annullamento della sentenza di esecutivita, e necessario che l'opponente dimostri che la mancata comparizione sia stata causata da legittimo impedimento non potuto portare tempestivamente a conoscenza del pretore e che fornisca tale dimostrazione non appena cessato l'impedimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)