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Sez. L, Sentenza n. 1887 del 08/03/1990 (Rv. 465768 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - PRESTAZIONI SVOLTE A FAVORE DI SE STESSI OVVERO A TITOLO DI CORTESIA - TUTELA ASSICURATIVA PER LA RELATIVA ATTIVITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465768-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - PRESTAZIONI SVOLTE A FAVORE DI SE STESSI OVVERO A TITOLO DI CORTESIA - TUTELA ASSICURATIVA PER LA RELATIVA ATTIVITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Non rientra nella tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista in favore degli artigiani l'attività svolta al di fuori di un vincolo giuridico e senza alcun corrispettivo, cioè per prestazioni svolte a favore di se stesso ovvero a titolo di cortesia, configurandosi in tal caso un rischio meramente generico ed extraprofessionale. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso la tutela infortunistica in un'ipotesi in cui un artigiano si era infortunato nell'esecuzione di lavori murari in proprio favore diretti a soddisfare esigenze personali e familiari). (V 4456/88, mass n 459426; (V 6351/88, mass n 460694).*

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)