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Sez. L, Sentenza n. 8408 del 03/08/1999 (Rv. 529185 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Malattia insorta durante il periodo di ferie - Effetto sospensivo - Condizioni - Incompatibilità dello stato morboso con la funzione delle ferie - Necessità - Prova della compatibilità - Onere e carico del datore di lavoro - Necessità di ricovero ospedaliero ai fini della incompatibilità tra malattia e godimento delle ferie - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529185-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

In tema di malattia del lavoratore insorta durante il periodo feriale, a norma dell'art. 2109 cod. civ., come inciso dalle sentenze costituzionali n. 616 del 1987 e 297 del 1990, si ha sospensione del periodo feriale tutte le volte che lo stato morboso denunciato risulti incompatibile con l'essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione propria delle ferie, con la conseguenza che, una volta che il lavoratore abbia comunicato il proprio stato di malattia nel presupposto della sua incompatibilità con la finalità delle ferie, si determina la conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore di lavoro non provi l'infondatezza del presupposto allegando la compatibilità della patologia col godimento delle ferie, nel qual caso il giudice di merito dovrà valutare in concreto il pregiudizio arrecato dalla patologia denunciata al godimento delle ferie, senza che sul lavoratore gravi alcun onere probatorio in ordine all'effetto impeditivo del godimento delle ferie, arrestandosi ogni sua incombenza al tempestivo inoltro del certificato medico al datore di lavoro, e, in particolare, senza che sia necessaria la prova di un ricovero ospedaliero, atteso, peraltro, che la compatibilità o meno dello stato morboso col godimento delle ferie discende dalla natura e dalla durata della patologia, non dalla scelta di ricovero, che può essere determinata da fattori diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)