Sez. L, Sentenza n. 1741 del 19/02/1998 (Rv. 512774 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Sospensione per malattia sopravvenuta - Condizioni - Incompatibilità tra ferie e malattia - Necessità - Norme di dettaglio - Assenza - Irrilevanza - Disposizioni contrattuali - Ammissibilità - Limitazione del diritto o eccessive difficoltà al suo esercizio - Inammissibilità - Onere della prova a carico del lavoratore circa la incompatibilità tra la malattia e ferie - Esclusione - Condizioni - Fattispecie relativa alla limitazione dell'effetto sospensivo della malattia al caso del ricovero ospedaliero da parte del regolamento negoziale dell'Istituto poligrafico dello Stato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
Il principio fissato dall'art. 2109 cod. civ., così come inciso dalla sentenza n. 616 del 1987 della Corte Costituzionale, secondo cui la malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso, è destinato ad operare ogni volta che le funzioni tipiche delle ferie risultino in concreto pregiudicate dall'insorgenza della infermità, indipendentemente dall'esistenza o meno di una disciplina che colleghi l'interruzione delle ferie a specifiche ipotesi di evento morboso. In assenza di ulteriori disposizioni di legge in materia, possono intervenire norme integrative di fonte negoziale, le quali però (analogamente all'eventuale normativa legale di dettaglio) non possono precludere o limitare l'esercizio del diritto, rendendolo difficoltoso nell'attuazione, così come non può ritenersi il lavoratore, che abbia regolarmente comunicato il suo stato di malattia e quindi messo in grado il datore di lavoro di conseguire gli opportuni accertamenti a riguardo, gravato dall'onere di provare che la malattia abbia realmente impedito il godimento delle ferie. (Nella specie la S.C., annullando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha ritenuto illegittima la disposizione del regolamento del personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato - avente natura contrattuale - prevedente la sospensione delle ferie solo in caso di ricovero ospedaliero, e ha fatto applicazione del riportato principio di onere della prova).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)