Sez. L, Sentenza n. 11401 del 17/11/1997 (Rv. 510029 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FERIE | Sopravvenienza della malattia durante le ferie - Sospensione del decorso delle ferie - Limiti e condizioni previsti da fonte negoziale - Illegittimità - Fattispecie relativa ai dipendenti dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FERIE
Il principio fissato dall'art. 2109 cod. civ. (nel testo vigente a seguito della sentenza n. 616/1987 della Corte Costituzionale), secondo il quale la malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso, è destinato ad operare ogni volta che la funzione tipica delle ferie risulti in concreto pregiudicata dall'esistenza della malattia, indipendentemente dalla esistenza o meno di una disciplina che colleghi l'interruzione delle ferie a specifiche ipotesi di evento morboso, stabilendo in proposito particolari modalità di controllo da parte del datore di lavoro; né nel rapporto di lavoro di diritto privato - al quale non possono trovare applicazione in via analogica, a tal fine, le norme dettate per il settore del pubblico impiego dagli art. 16 d.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509 e 6 d.P.R. 7 novembre 1980 n. 810 - una limitazione degli effetti del principio suddetto, espressione di garanzia di valori costituzionali, può derivare da una regolamentazione di fonte contrattuale, che in tale parte sarebbe illegittima (principio affermato con riferimento, nella specie, all'art. 44 del Regolamento del personale dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, avente natura negoziale, che prevede che il periodo di ferie dei dipendenti può essere interrotto solo in caso di comprovato ricovero ospedaliero).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)