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Sez. 4, Sentenza n. 39531 del 17/10/2006 Cc. (dep. 29/11/2006) Rv. 235391 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE | Misura meno gravosa - Attenuazione delle esigenze - Indici - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2006-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235391-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE

In tema di misure cautelari personali, con particolare riguardo alla applicazione con modalità meno gravose per l'interessato o alla sostituzione con altra meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)