Sez. 4, Sentenza n. 39531 del 17/10/2006 Cc. (dep. 29/11/2006) Rv. 235391 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE | Misura meno gravosa - Attenuazione delle esigenze - Indici - Criteri di valutazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE
In tema di misure cautelari personali, con particolare riguardo alla applicazione con modalità meno gravose per l'interessato o alla sostituzione con altra meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)