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Sez. 6, Sentenza n. 47819 del 24/11/2003 Cc. (dep. 15/12/2003) Rv. 227430 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE | Sostituzione in melius - Attenuazione delle esigenze cautelari - Indici - Mero decorso del tempo - Irrilevanza - Osservanza delle prescrizioni relative alla misura corrente - Irrilevanza - Ulteriori elementi sintomatici - Necessità.
Stato
decisa il 2003-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227430-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE

In tema di misure cautelari personali, con particolare riguardo alla applicazione con modalità meno gravose per l'interessato o alla sostituzione con altra meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)