diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 31968 del 20/06/2007 Cc. (dep. 03/08/2007) Rv. 237210 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Configurabilità anche per la coltivazione di piante di stupefacenti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237210-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI

Anche con riguardo all'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la quale deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente, con la specificazione che oltre alle caratteristiche qualitative e quantitative, il giudice deve prendere in considerazione anche i mezzi, le circostanze e le modalità del fatto.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)