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Sez. 6, Sentenza n. 42590 del 29/09/2004 Ud. (dep. 02/11/2004) Rv. 230464 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Ipotesi attenuata prevista dall'art. 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Configurabilità anche per la coltivazione di piante da stupefacenti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230464-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI

Anche con riguardo all'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, è configurabile la fattispecie attenuata prevista dall'art. 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la quale deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente, con la specificazione che oltre alle caratteristiche qualitative e quantitative, il giudice deve prendere in considerazione anche i mezzi, le circostanze e le modalità del fatto.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 26 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)