Sez. 4, Sentenza n. 30238 del 10/05/2017 Ud. (dep. 16/06/2017) Rv. 270190 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Fattispecie di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 - Legge n. 10 del 2014 - Qualificazione come ipotesi autonoma di reato - Coltivazione di piante da stupefacenti - Configurabilità - Sussistenza.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI
La fattispecie attenuata prevista dall'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, anche a seguito della sua qualificazione, ad opera della legge 21 febbraio 2014, n. 10, come ipotesi autonoma di reato è configurabile anche con riguardo all'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, e deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente, con la specificazione che, oltre alle caratteristiche qualitative e quantitative, il giudice deve prendere in considerazione anche i mezzi, le circostanze e le modalità del fatto.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)