Sez. 3, Sentenza n. 12381 del 02/03/2010 Cc. (dep. 29/03/2010) Rv. 246463 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Attenuante prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 - Ammissibilità.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI
Anche con riguardo all'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, è configurabile la fattispecie attenuata prevista dall'art. 73, quinto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la quale deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente, con la specificazione che, oltre alle caratteristiche qualitative e quantitative, il giudice deve prendere in considerazione anche i mezzi, le circostanze e le modalità del fatto.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 26 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)