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Sez. 2, Sentenza n. 179 del 14/01/1977 (Rv. 383687 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - NULLITA RILEVABILE D'UFFICIO - INSUSSISTENZA - ECCEZIONE DELLA CONTROPARTE - AMMISSIBILITA - LIMITI - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383687-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - NULLITA RILEVABILE D'UFFICIO - INSUSSISTENZA - ECCEZIONE DELLA CONTROPARTE - AMMISSIBILITA - LIMITI - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La proposizione di domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado non da luogo a nullita rilevabili di ufficio e la relativa eccezione non puo essere sollevata dalla controparte che in ordine alla nuova domanda abbia accettato il contraddittorio, come quando si sia limitata a dedurre in comparsa conclusionale la infondatezza della domanda avversa, proposta per la prima volta in Sede di conclusioni definitive. L'apprezzamento del giudice di merito in ordine all'accettazione o meno del contraddittorio non e sindacabile in Sede di legittimita, se correttamente motivato. (Conf 2020/74, mass n 370285).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)