Sez. 3, Sentenza n. 4795 del 18/09/1979 (Rv. 401394 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - IN GENERE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL CANONE PROPOSTA AL PRETORE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA SUA COMPETENZA PER MATERIA - QUESTIONI CONNESSE NON PRECISATE - INCLUSIONE - DEDUZIONE DELL'INAGIBILITA DI UNA PARTE DELL'IMMOBILE QUALE CAUSA GIUSTIFICATRICE DELLA RIDUZIONE DEL CANONE EX ART 1584 COD CIV - NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA - PRECISAZIONE DELLA DOMANDA ORIGINARIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - IN GENERE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL CANONE PROPOSTA AL PRETORE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA SUA COMPETENZA PER MATERIA - QUESTIONI CONNESSE NON PRECISATE - INCLUSIONE - DEDUZIONE DELL'INAGIBILITA DI UNA PARTE DELL'IMMOBILE QUALE CAUSA GIUSTIFICATRICE DELLA RIDUZIONE DEL CANONE EX ART 1584 COD CIV - NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITA - PRECISAZIONE DELLA DOMANDA ORIGINARIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
La domanda di accertamento del canone locatizio dovuto a norma della legislazione vincolistica, proposta al pretore con specifico riferimento alla sua Competenza per materia, a sensi dell'art 30 legge 23 maggio 1950 n 253 e dell'art 10 legge 26 novembre 1969 n 833, comprende - senza necessita della loro precisazione nell'atto introduttivo - tutte le questioni connesse alla Determinazione del canone base originario, all'applicazione delle leggi sul blocco degli Affitti ed alla legittimita degli aumenti convenuti, ma non include se non siano specificate e dedotte ritualmente, anche le questioni che traggono origine da una normativa diversa da quella vincolistica. Pertanto, ove il conduttore deduca l'inagibilita di una parte dello immobile locato ed il relativo accertamento della competente autorita amministrativa quale causa giustificatrice della riduzione del canone, a sensi dell'art 1584 cod civ, tale domanda, se proposta intempestivamente e non accettata dalla controparte nel corso del giudizio di primo grado, e inammissibile, data la sua sostanziale autonomia e diversita rispetto a quella di Determinazione del canone legale, ne puo qualificarsi come una precisazione della domanda originaria, consentita dagli artt 183 e 189 cod proc civ. (V 2206/77, mass n 385929; (V 179/77, mass n 383687).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1584, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 30, Legge 26/11/1969 num. 833 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)