Sez. 3, Sentenza n. 4165 del 18/06/1988 (Rv. 459241 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LOCAZIONI DI IMMOBILE URBANO ADIBITO AD USO ABITATIVO - PATTUIZIONE DI CANONI INFERIORI A QUELLO EQUO - LICEITÀ - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LOCAZIONI DI IMMOBILE URBANO ADIBITO AD USO ABITATIVO - PATTUIZIONE DI CANONI INFERIORI A QUELLO EQUO - LICEITÀ - CONDIZIONI.*
Con riguardo alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, la pattuizione di un canone inferiore a quello equo - quale espressione del potere di autonomia contrattuale - è lecita ove risulti in modo non equivoco la volontà di derogare ai criteri fissati dall'art. 12 della legge n. 392 del 1978 il quale, limitandosi a stabilire l'ammontare massimo del canone locativo, consente alle parti di accordarsi su un qualsiasi canone inferiore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)