Sez. 3, Sentenza n. 3802 del 15/04/1998 (Rv. 514490 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Pattuizione di canone inferiore a quello legale - Liceità - Condizioni - Fattispecie in tema di avvenuto riferimento alla categoria catastale.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE
Con riguardo alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, la pattuizione di un canone inferiore a quello equo è lecita, quale espressione del potere di autonomia contrattuale, ove risulti in modo non equivoco la volontà di derogare ai criteri legali fissati dall'art. 12 della legge n. 392 del 1978, il quale, limitandosi a stabilire l'ammontare massimo del canone locativo, consente alle parti di accordarsi su di un qualsiasi canone inferiore. In presenza poi di detta chiara volontà delle parti, il locatore non può chiedere la determinazione del canone in sostituzione di quello indicato in concreto. Pertanto, se le parti hanno ritenuto di far riferimento alla categoria catastale, per quanto riconosciuta espressamente inferiore a quella effettiva, ciò costituisce espressione del potere di autonomia contrattuale di determinare un canone inferiore a quello legale e, quindi, di derogare attraverso questa via ai criteri legali di determinazione del canone, con la conseguenza dell'infondatezza della domanda del locatore di adeguamento del canone con riferimento all'effettiva tipologia dell'immobile.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)