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Sez. L, Sentenza n. 4826 del 22/04/1992 (Rv. 476909 - 01)

Elezioni - Liste elettorali | Rappresentanti di lista - Diritto a tre giorni di ferie retribuite - Spettanza.
Stato
decisa il 1992-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476909-01

Elezioni - Liste elettorali

I rappresentanti di lista rientrano fra i soggetti chiamati ad adempiere funzioni elettorali, ai quali l'art. 119 del t.u. n. 361 del 1957, sull'elezione dei membri del Parlamento, riconosce il diritto a tre giorni di ferie retribuite, atteso che al termine "chiamati" deve attribuirsi il significato di "scelti" e che anche i rappresentanti, ancorché la relativa attività non sia obbligatoria, adempiono funzioni elettorali, tanto da essere inclusi nella categoria dei pubblici ufficiali a norma dell'art. 40 dello stesso t.u., contribuendo a garantire la regolarità delle operazioni elettorali e, quindi, alla realizzazione di un interesse pubblico (art. 49 Cost.), mentre ai fini della negazione del suindicato diritto è irrilevante ogni accenno al finanziamento dei partiti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 49, DPR 30/03/1967 num. 361 art. 40, Legge 30/03/1967 num. 361 art. 119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)