Sez. 5, Sentenza n. 11224 del 16/05/2007 (Rv. 600588 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Rimborsi d'imposta - Applicabilità della regola dell'art. 2033 cod. civ. - Esclusione - Condizione - Non traslazione dei diritti doganali sui consumatori - Discipline applicabili nel corso del tempo - Differenze - Diritto al rimborso - Configurazione della fattispecie - Regime probatorio.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di rimborsi relativi a diritti doganali, tanto nel vigore dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, che nel vigore dell'art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, norme che condizionano il rimborso dell'indebito alla mancata traslazione dell'onere fiscale sul consumatore, non può trovare applicazione, nella sua assolutezza, la regola di diritto comune fissata dall'art. 2033 cod. civ., entrando piuttosto in rilievo il regime probatorio di appuramento della detta condizione, che non deve rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla restituzione riconosciuto dalla disposizione del codice (cfr. Corte cost., sentenze n. 114 del 2000 e n. 332 del 2002). Pertanto, l'applicazione retroattiva - ai rapporti già sorti ed ai procedimenti pendenti - dell'art. 29 della legge n. 428 del 1990, che, anzi, configura la mancata traslazione del tributo non come elemento del fatto costitutivo del diritto al rimborso, bensì come fatto impeditivo del diritto stesso, l'onere della cui prova ricade sull'amministrazione finanziaria, non può dirsi costituire una limitazione probatoria prima non esistente in virtù della regola incondizionata stabilita dall'art. 2033 cod. civ., ed un aggravamento della posizione del contribuente. Risulta infatti ribaltato (rispetto alla previgente disciplina) l'onere della prova a carico dell'amministrazione, sicché spetta al contribuente unicamente di provare l'esistenza dell'indebito, ed all'ufficio la ben più complessa dimostrazione dell'avvenuta traslazione impeditiva della traslazione: una siffatta prova è destinata a transitare dall'ispezione ed esibizione della documentazione contabiledel contribuente su cui condurre l'indagine anche a mezzo di consulenza tecnica, ovvero dal ricorso a presunzioni che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 2729 cod. civ., e non costituiscano mera enunciazione di criteri astratti e di generiche regole di esperienza (come sarebbe quella che vuole le imposte indirette in via di principio trasferite a valle della catena delle vendite), in linea con gli enunciati della sentenza della Corte di giustizia 9 dicembre 2003 in C-129/00.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)