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Sez. 3, Sentenza n. 31 del 05/01/1977 (Rv. 383535 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - NOMINA DI UN AMMINISTRATORE - AMMISSIBILITA - POTERI DELL'AMMINISTRATORE.*
Stato
decisa il 1977-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383535-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - NOMINA DI UN AMMINISTRATORE - AMMISSIBILITA - POTERI DELL'AMMINISTRATORE.*

Anche nella comunione pro indiviso e consentito ai partecipanti di delegare ad un soggetto l'amministrazione dei beni comuni e la rappresentanza, anche processuale, della comunione nei confronti dei terzi. In tal caso, l'amministratore acquisisce il potere di svolgere le stesse attivita di amministrazione che, nell'interesse ed a tutela dei suddetti beni, spettano per legge ai singoli compartecipi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1106, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)