Sez. 3, Sentenza n. 31 del 05/01/1977 (Rv. 383535 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - NOMINA DI UN AMMINISTRATORE - AMMISSIBILITA - POTERI DELL'AMMINISTRATORE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - NOMINA DI UN AMMINISTRATORE - AMMISSIBILITA - POTERI DELL'AMMINISTRATORE.*
Anche nella comunione pro indiviso e consentito ai partecipanti di delegare ad un soggetto l'amministrazione dei beni comuni e la rappresentanza, anche processuale, della comunione nei confronti dei terzi. In tal caso, l'amministratore acquisisce il potere di svolgere le stesse attivita di amministrazione che, nell'interesse ed a tutela dei suddetti beni, spettano per legge ai singoli compartecipi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1106, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)