Sez. 6, Sentenza n. 34250 del 27/05/2003 Cc. (dep. 13/08/2003) Rv. 226754 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Presupposto dell'urgenza - Convalida dell'arresto provvisorio - Motivazione su tale presupposto - Necessità.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
In tema di estradizione per l'estero, l'arresto provvisorio è legittimamente eseguito, a parte gli altri presupposti, se ricorre una situazione di urgenza. Ne discende che il presidente della Corte di appello, nel convalidare l'arresto, non può esimersi dal motivare in ordine alla sussistenza di tale requisito, che non si identifica necessariamente nel pericolo di fuga, in quanto il richiamo all'art. 715, comma secondo, cod. proc. pen., operato dall'art. 715, comma primo, del medesimo codice, riguarda le altre condizioni senza le quali l'arresto non è consentito, mentre l'urgenza si pone come elemento eventualmente diverso e ulteriore rispetto a esse.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 715, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 716, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 716
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)