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Sez. U, Sentenza n. 2248 del 04/03/1988 (Rv. 458060 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - DIVIETO DI LICENZIAMENTO - CERTIFICATO DI GRAVIDANZA - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458060-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - DIVIETO DI LICENZIAMENTO - CERTIFICATO DI GRAVIDANZA - FUNZIONE.*

Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre, di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, opera per effetto dello stato oggettivo di gravidanza e puerperio, mentre l'Onere di renderne edotto il datore di lavoro, entro novanta giorni e con idonea certificazione, non configura un termine per l'impugnazione del licenziamento né condiziona l'operatività del divieto stesso, ma assolve ad una funzione informativa e probatoria, potendo così trovare equipollente nella conoscenza dello stato di gravidanza da parte del datore di lavoro prima del recesso (come nel caso di gravidanza avanzata e palese, sempreché si deduca e dimostri, anche per presunzioni, che il datore di lavoro ne abbia avuto notizia, in relazione alla presenza sul posto di lavoro di propri rappresentanti o comunque personale all'uopo qualificato). (V 4144/84, mass n 436092).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)