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Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 21/02/2002 (Rv. 552393 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Qualità di coltivatore diretto - Sufficienza - Iscrizione nel registro delle imprese - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552393-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Ai fini dell'esercizio della prelazione e del riscatto agrari, l'art. 7 legge 817/71 richiede che sussista la coltivazione diretta del fondo confinante, a prescindere dall'iscrizione nel registro delle imprese.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 29/12/1993 num. 580 art. 8 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)