Sez. 1, Sentenza n. 2063 del 23/02/1995 (Rv. 490661 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | In sede amministrativa - Maggiore somma a titolo di indennità espropriativa - Riconoscimento - Interessi legali sulla maggior somma - Debenza - Responsabilità dell'espropriante per la inadeguatezza della precedente liquidazione - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Con riguardo ad espropriazione disposta a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e per il caso in cui, in esito alla opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuta all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante, su detta maggiore somma, deve corrispondere gli interessi legali, da ritenersi di natura compensativa, e quindi dovuti per il solo fatto che le relative somme sono rimaste a disposizione dell'espropriante a prescindere da una sua colposa responsabilità per l'inadeguatezza della precedente liquidazione dell'indennizzo (la quale rileva ai fini del risarcimento dell'ulteriore danno per "mora debendi").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)