Sez. 1, Sentenza n. 2764 del 23/03/1994 (Rv. 485861 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Maggior somma - Riconoscimento in esito ad opposizione alla stima in sede amministrativa - Interessi legali - Debenza - Limiti - Condanna dell'espropriante al risarcimento dell'ulteriore danno per "mora debendi" - Ammissibilità - Limiti.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
Con riguardo ad espropriazione disposta a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, è per il caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuta all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere solo su detta maggiore somma gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima e, inoltre, a partire dalla data di inizio del giudizio di opposizione e fino a quella della decisione, può essere condannato al risarcimento dell'ulteriore danno per "mora debendi", ai sensi e nel concorso dei requisiti di cui all'art. 1224, comma secondo, cod. civ., atteso che, mentre prima dell'opposizione non ha alcuna facoltà di interferire sulle determinazioni amministrative, con l'instaurarsi dell'opposizione stessa diventa parte convenuta in un ordinario processo contenzioso, con propria autonomia decisionale, anche rispetto all'eventuale adesione alle pretese attrici od alla formulazione di proposte transattive.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)