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Sez. 1, Ordinanza n. 687 del 14/01/2005 (Rv. 579638 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Ordinanza di sospensione - Impugnazione in sede di legittimità ex art. 42 cod. proc. civ. - Contenuto e limiti - Poteri della Cassazione.
Stato
decisa il 2005-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579638-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Il particolare mezzo di impugnazione cui sono assoggettati i provvedimenti che dichiarano la sospensione, cioè l'istanza di regolamento di competenza, fa sì che, avuto riguardo alla controversia considerata dal giudice di merito come pregiudiziale, la Corte di cassazione debba rendere una statuizione sulla questione descritta dall'art. 295 cod. proc. civ., in modo che il processo, a seconda della decisione della medesima Corte, possa proseguire o debba restare sospeso sino alla definizione della controversia pregiudiziale, senza lasciare spazio, in relazione a quella controversia, ad un'ulteriore pronuncia del giudice di merito, sicché, in definitiva, l'estensione del predetto regolamento all'ipotesi di contestazione della legittimità della sospensione stessa, se, da un lato, comporta l'attribuzione alla Corte di cassazione degli ampi poteri di indagine e lettura propri del giudice della competenza, così da pervenire alla statuizione richiesta al di fuori di alcun vincolo, titolo, ragione o prospettazione delle parti, dall'altro, limita comunque l'indagine della Corte al solo riscontro della sussistenza del presupposto della sospensione necessaria, in guisa tale da verificare se, nella situazione in cui il giudice di merito ha dichiarato la sospensione del giudizio, quest'ultimo dovesse o meno essere sospeso, in applicazione del citato art. 295 cod.proc. civ., per effetto della pendenza di una controversia pregiudiziale. (Nella specie, la Corte Cass. ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza proposta avverso provvedimento di sospensione di un giudizio la quale prospettava, invece, un motivo non interferente con la disposta sospensione, ma attinente ad un profilo - pregiudiziale - del giudizio sospeso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)