Sez. 3, Sentenza n. 8374 del 24/08/1998 (Rv. 518304 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO | Poteri della Corte di Cassazione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO
Il particolare mezzo di impugnazione cui sono stati assoggettati i provvedimenti che dichiarano la sospensione, cioè l'istanza di regolamento di competenza, fa sì che, avuto riguardo alla controversia considerata dal giudice di merito come pregiudiziale, la Corte debba rendere una statuizione sulla questione descritta dall'art. 295 cod. proc. civ., in modo che il processo, a seconda della decisione della Corte, possa proseguire o debba restare sospeso sino alla definizione della controversia pregiudiziale, senza lasciare spazio, in relazione a quella controversia, ad un'ulteriore pronuncia del giudice di merito. Ciò comporta che l'oggetto dell'accertamento della Corte non è limitato dai motivi del ricorso, ma deve estendersi all'accertamento se, nella situazione processuale in cui il giudice di merito ha dichiarato la sospensione del giudizio, il giudizio medesimo dovesse o no essere sospeso in applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., per essere pendente una controversia pregiudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)