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Sez. 1, Sentenza n. 12629 del 17/12/1998 (Rv. 521718 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Ordinanza di sospensione - Impugnazione in sede di legittimità ex art. 42 nuovo testo cod. proc. civ. - Contenuto e limiti - Poteri della Cassazione.
Stato
decisa il 1998-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521718-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

L'estensione del regolamento di competenza alla ipotesi di contestazione della legittimità della sospensione del giudizio (art. 42 nuovo testo cod. proc. civ.) se, da un canto, comporta l'attribuzione, alla Corte di cassazione, degli ampi poteri di indagine e lettura propri del giudice della competenza onde pervenire alla statuizione richiesta senza alcun vincolo di titolo ragione o prospettazione delle parti, limita, dall'altro, l'indagine del giudice di legittimità al solo riscontro della sussistenza del presupposto della sospensione necessaria (della sussistenza, cioè, di un obbiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica tra causa pregiudicante e causa pregiudicata), che ricorre quando la definizione di una controversia costituisce l'indispensabile antecedente logico e giuridico dell'altra, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)