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Sez. 3, Sentenza n. 5621 del 08/07/2016 Cc. (dep. 07/02/2017) Rv. 269306 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Data del provvedimento - Individuazione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269306-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE

Il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la cancelleria, e non quello della data inserita in sede di materiale stesura del provvedimento, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale. (Principio affermato con riferimento a fattispecie relativa al rispetto del termine a difesa di 48 ore per la convalida di DASPO).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)