Sez. 5, Sentenza n. 107 del 11/01/2000 Cc. (dep. 28/02/2000) Rv. 215483 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Interruzione - Procedimento pretorile - Decreto di citazione - Completezza - Necessità - Deposito in segreteria.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Nel procedimento pretorile, il decreto incompleto, formato secondo prassi, solo per richiedere al pretore dirigente le indicazioni del giudice e della data d'udienza necessarie per la citazione a giudizio dell'imputato, non rileva all'effetto sostanziale di interruzione della prescrizione, per la ragione che il decreto, in quanto privo della citazione, è irriconoscibile quale atto di esercizio dell'azione penale. Pertanto l'effetto interruttivo di cui all'art. 160 cod. pen. si verifica nello stesso momento in cui il P.M. provvede, giusto l'art. 554 quarto comma cod. proc. pen., al deposito in segreteria del decreto completo congiuntamente al fascicolo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)