Sez. L, Sentenza n. 613 del 08/02/1978 (Rv. 389919 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROTRAZIONE DELLO STATO DI MALATTIA OLTRE IL PERIODO DI COMPORTO LEGALE O CONTRATTUALE - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PROTRAZIONE DELLO STATO DI MALATTIA OLTRE IL PERIODO DI COMPORTO LEGALE O CONTRATTUALE - RILEVANZA.*
I mutilati e gli invalidi, assunti obbligatoriamente a norma della legge 2 aprile 1968 n 482, possono essere licenziati, oltre che nel caso di perdita totale della capacita lavorativa o di aggravamento dell'invalidita in misura tale da determinare pericolo per la incolumita degli altri dipendenti o per la sicurezza degli impianti, anche nel caso d'insorgenza di una malattia, la quale sia perdurata oltre il periodo di comporto previsto dall'art 2110 cod civ e dalla contrattazione collettiva. (Conf 304/77, mass n 383838).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)