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Sez. L, Sentenza n. 2971 del 22/05/1979 (Rv. 399295 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZE PER MALATTIE - PROTRAZIONE OLTRE IL PERIODO DI COMPORTO - INQUADRABILITA NELL'ART 3 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE - LEGITTIMA CAUSA DI RECESSO - CONFIGURABILITA - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULL'ATTIVITA PRODUTTIVA, SULL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E SUL FUNZIONAMENTO DELL'IMPRESA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399295-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ASSENZE PER MALATTIE - PROTRAZIONE OLTRE IL PERIODO DI COMPORTO - INQUADRABILITA NELL'ART 3 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE - LEGITTIMA CAUSA DI RECESSO - CONFIGURABILITA - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULL'ATTIVITA PRODUTTIVA, SULL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E SUL FUNZIONAMENTO DELL'IMPRESA - IRRILEVANZA.*

Il recesso del datore di lavoro, conseguente al protrarsi delle assenze per malattia da parte del lavoratore oltre il periodo determinato dal contratto collettivo (cosiddetto comporto), non e inquadrabile nell'art 3 legge 15 luglio 1966 n 604, perche questo non ha innovato rispetto alla disciplina contenuta nell'art 2110 cod civ e pertanto l'anzidetto superamento del periodo di comporto costituisce tuttora legittima causa di recesso, a prescindere da ogni valutazione dei suoi effetti sull'attivita produttiva, sulla organizzazione del lavoro e sul regolare funzionamento dell'impresa. (V 5165/78, mass n 394910; (V 613/78, mass n 389919; (V 1233/76, mass n 379929).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)