diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 27544 del 16/06/2015 Cc. (dep. 30/06/2015) Rv. 263942 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Delitti aggravati ex art. 7, del D.L. n. 152 del 1991 - Custodia cautelare in carcere - Presunzione relativa di adeguatezza - Notevole distanza temporale dai fatti contestati rispetto all'applicazione delle misure - Rilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263942-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari, anche quando si procede per i delitti aggravati ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, per i quali opera una presunzione "relativa" di adeguatezza della custodia in carcere, la considerevole distanza temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura costituisce elemento che impone al giudice di dare adeguata motivazione non solo della sussistenza della pericolosità sociale dell'indagato in termini di attualità, ma anche della necessità di dover applicare la misura di maggior rigore per fronteggiare adeguatamente i " pericula libertatis" (Conf. sent. n. 27545/2015 e n. 27546/2015, non mass.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/04/2015 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)