Sez. 6, Sentenza n. 27544 del 16/06/2015 Cc. (dep. 30/06/2015) Rv. 263942 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Delitti aggravati ex art. 7, del D.L. n. 152 del 1991 - Custodia cautelare in carcere - Presunzione relativa di adeguatezza - Notevole distanza temporale dai fatti contestati rispetto all'applicazione delle misure - Rilevanza - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari, anche quando si procede per i delitti aggravati ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, per i quali opera una presunzione "relativa" di adeguatezza della custodia in carcere, la considerevole distanza temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura costituisce elemento che impone al giudice di dare adeguata motivazione non solo della sussistenza della pericolosità sociale dell'indagato in termini di attualità , ma anche della necessità di dover applicare la misura di maggior rigore per fronteggiare adeguatamente i " pericula libertatis" (Conf. sent. n. 27545/2015 e n. 27546/2015, non mass.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)