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Sez. 2, Sentenza n. 14496 del 25/09/1986 Ud. (dep. 23/12/1986) Rv. 174713 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174713-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*

La speciale tenuità del danno patrimoniale ex art. 62 n. 4 cod. pen. deve essere valutata innanzitutto in relazione al valore della cosa, ossia all'entità della diminuzione patrimoniale che obiettivamente viene prodotta dal reato alla vittima di esso. Pertanto gli altri criteri, che abbiano riguardo alle condizioni economiche del soggetto passivo, debbono ritenersi sussidiari a tale valutazione e possono venire in considerazione soltanto nel caso in cui il valore della cosa non sia facilmente valutabile alla stregua della comune esperienza. (Conf mass n 161006; (Conf mass n 169758; (Conf mass n 171562).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)