Sez. 5, Sentenza n. 6186 del 20/03/2006 (Rv. 590961 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Cartella di pagamento susseguente a dichiarazione di reddito da sottoporre a tassazione separata - Impugnazione - Lite pendente definibile - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di chiusura delle liti fiscali pendenti a norma dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'impugnazione della cartella di pagamento con la quale l'ufficio, sulla base della dichiarazione da parte del contribuente del reddito da sottoporre a tassazione separata, abbia determinato ed applicato l'aliquota secondo i criteri dettati dagli artt. 16 e 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dà origine ad una controversia definibile in forma agevolata ai sensi della normativa di favore in questione, poiché, in tal caso, la cartella non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)