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Sez. 3, Sentenza n. 5268 del 13/05/1995 (Rv. 492250 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE | Responsabilità dei genitori e dei tutori - Presupposto - Danni cagionati a terzi dall'incapace - Danno cagionato a se stesso dall'incapace - Responsabilità del genitore e tutore - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492250-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE

L'art. 2048 cod. civ. - contemplante la responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte - trova applicazione limitatamente ai casi in cui l'incapace cagioni ad altri un danno ingiusto, non anche nell'ipotesi in cui l'incapace si procuri una lesione, tenuto conto, altresì, che la prova liberatoria, prevista al terzo comma di detta disposizione, va opposta al terzo danneggiato, non già all'incapace che si sia autoprocurato un pregiudizio (nella specie, una minore si era procurata lesioni scivolando da un'altalena a seguito di un movimento erroneo, risultato del tutto imprevedibile da parte della persona che la sorvegliava, restando, così, esclusa anche la responsabilità di questa, a norma dell'art. 2043 cod, civ., per "culpa in vigilando").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)