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Sez. 3, Sentenza n. 97 del 04/01/1995 (Rv. 489536 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Risarcimento danni ex art. 96 cod. proc. civ. - Domanda di condanna generica - Competenza funzionale del giudice investito del merito - Accordo derogatorio delle parti - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489536-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE

È inammissibile la domanda di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ., con rinvio della liquidazione ad un separato giudizio, spettando il giudizio sulla responsabilità aggravata, sia per l'"an", sia per il "quantum", esclusivamente al giudice investito del merito, nell'ambito di una competenza funzionale che non consente la scissione di quei due momenti, neanche su concorde richiesta delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)