diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12583 del 16/10/2001 (Rv. 549642 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Giudizio di primo grado - Parte autorizzata a tre in giudizio personalmente - Ricorso per Cassazione - Notifica dell'impugnazione - Modalità - Presso la cancelleria del giudice "a quo" - In materia di opposizione - Inesistenza.
Stato
decisa il 2001-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549642-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

Deve considerarsi inesistente la notifica del ricorso per cassazione, avverso la sentenza emessa a conclusione del giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione, eseguita ai sensi dell'art. 58 disp. att. cod. proc. civ., mediante deposito presso la cancelleria del giudice "a quo", e non personalmente alla parte che si sia avvalsa della facoltà, attribuitale dall'art. 23 quarto comma legge 689/1981, di stare in giudizio personalmente; ciò in quanto la disposizione contenuta nella norma processuale richiamata, applicabile anche nel giudizio anzidetto, opera con riguardo ai soli atti interni del procedimento, ovvero alla sentenza che lo abbia definito, ma non anche rispetto all'impugnazione di quest'ultima, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)