Sez. L, Sentenza n. 13899 del 11/12/1999 (Rv. 532052 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Convenzione fra l'Italia e la Svizzera sulla sicurezza sociale - Facoltà dei cittadini italiani di trasferire nell'assicurazione generale i.v.s. i contributi versati nell'assicurazione svizzera - Contributi eccedenti - Obbligo di restituzione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Con riguardo alla convenzione italo - svizzera sulla sicurezza sociale ed in particolare alla convenzione del 4 luglio 1969, resa esecutiva con legge 18 maggio 1973 n. 283 (che attribuisce ai cittadini italiani la facoltà di chiedere che i contributi versati all'assicurazione svizzera siano trasferiti alle assicurazioni sociali italiane, ed impone correlativamente a queste ultime di utilizzare tali contributi al fine di far conseguire all'assicurato (o a i suoi superstiti) i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana), se in base alle disposizioni della legislazione italiana non derivi da tale trasferimento di contributi all'assicurato od ai suoi superstiti alcun vantaggio nel regime delle pensioni, l'istituto assicurativo percettore dei contributi medesimi, risultati in eccedenza, deve rimborsarli agli interessati anche nel caso di lavoratori iscritti al Fondo elettrici, regolato dalla legge n.1079 del 1971.
Riferimenti normativi: Legge 18/05/1973 num. 283, Legge 25/11/1971 num. 1079
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)