Sez. 3, Sentenza n. 5394 del 16/10/1979 (Rv. 401981 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - RESPONSABILITA PER DANNI CAGIONATI DA COSE IN CUSTODIA - PRESUPPOSTI - DISCRIMINAZIONE TRA COSA INERTE E COSA IN MOVIMENTO - IRRILEVANZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - RESPONSABILITA PER DANNI CAGIONATI DA COSE IN CUSTODIA - PRESUPPOSTI - DISCRIMINAZIONE TRA COSA INERTE E COSA IN MOVIMENTO - IRRILEVANZA.*
La responsabilita per danni cagionati da cose in custodia ha fondamento: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o in conseguenza dello sviluppo di un agente dannoso sorto in essa, che si inserisca cioe nella sua struttura in modo da alterarne la natura e da provocarne un'intrinseca attitudine lesiva; b) nella esistenza di un potere fisico di un soggetto sulla cosa medesima, al quale potere inerisca il dovere di custodirla e vigilarla, mantenendo un controllo su di essa in maniera da impedire danni ai terzi che ne vengano comunque a contatto. Conseguentemente, una discriminazione tra cosa inerte e cosa in movimento non e rilevante, atteso che la pericolosita puo costituire un fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della cosa, dal suo connaturato dinamismo, o, infine, da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere, si da provocarne un'attitudine di per se lesiva. (Conf 3929/77, mass n 387624; (Conf 2412/74, mass n 370807).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)