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Sez. 3, Sentenza n. 5405 del 09/10/1980 (Rv. 409287 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - STATO DI DISAGIO - PREESISTENZA ALLA STIPULAZIONE DELLA LOCAZIONE - SUCCESSIVO AGGRAVAMENTO - RILEVANZA - FATTISPECIE (ALLONTANAMENTO DI UNO DEI FIGLI DEL LOCATORE BILANCIATO DALLA CRESCITA DEGLI ALTRI FIGLI).*
Stato
decisa il 1980-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409287-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - IN GENERE - STATO DI DISAGIO - PREESISTENZA ALLA STIPULAZIONE DELLA LOCAZIONE - SUCCESSIVO AGGRAVAMENTO - RILEVANZA - FATTISPECIE (ALLONTANAMENTO DI UNO DEI FIGLI DEL LOCATORE BILANCIATO DALLA CRESCITA DEGLI ALTRI FIGLI).*

La situazione di necessita del locatore giustificante la cessazione della proroga legale ai sensi dell'art 4 n 1 della legge 23 maggio 1950 n 253 puo configurarsi anche in ordine ad uno stato di disagio preesistente all'instaurazione del rapporto locativo, ma successivamente aggravatosi anche solo per effetto del suo protrarsi per lungo tempo. Ad escludere tale aggravamento, non e sufficiente accertare la semplice diminuzione del numero dei membri della famiglia del locatore, ma occorre anche accertare se l'alloggio da questo goduto sia tale da appagare l'esigenza di riservatezza conseguente all'eta raggiunta dai familiari rimasti presso il locatore medesimo. (nella specie, la SC ha ritenuto erronea la decisione impugnata, che, negando il rilascio dell'immobile locato, aveva assegnato rilievo solo alla circostanza dell'arruolamento del figlio maggiore del locatore, senza considerare che le due figlie del medesimo, bambine all'atto della stipula della locazione, erano ormai divenute adulte).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)