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Sez. 3, Sentenza n. 11193 del 15/05/2007 (Rv. 597780 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Condizioni - Mancata notificazione della sentenza - Procuratore costituito non iscritto all'albo della circoscrizione del tribunale di celebrazione del giudizio e mancata elezione di domicilio da parte del predetto procuratore - Destinatario della notificazione - Individuazione.
Stato
decisa il 2007-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597780-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

La mancata notificazione della sentenza comporta che l'atto di impugnazione deve essere notificato (a meno che la parte non risulti costituita personalmente in giudizio, a norma degli artt. 330 e 170 cod. proc. civ.), presso il procuratore costituito, anche se quest'ultimo, esercitando il proprio ufficio nell'ambito di un giudizio che si svolge al di fuori della circoscrizione del tribunale cui egli risulti assegnato, non abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità' giudiziaria investita della controversia. In ogni caso, poiché la notificazione dell'impugnazione alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore medesimo ai sensi dell'art. 84 cod. proc. civ., salva la precisazione sul luogo della notificazione stabilita dall'art. 330, destinataria della "vocatio in jus" è, comunque, la parte personalmente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)